Quali sono gli strumenti inclusi e quelli esclusi dal Bail-in

 
Strumenti inclusi e gerarchia nel bail-in Strumenti esclusi dal bail-in
Azioni e strumenti di capitale; Depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli fino a 100.000 euro;
Titoli subordinati Passività garantite, inclusi i covered bonds;
Obbligazioni e altre passività ammissibili; Passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua < 7 giorni;
Depositi > 100.000 euro di persone fisiche e PMI; Passività interbancarie (esclusi i rapporti infragruppo) con durata originaria < 7 giorni;
Le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria;
Debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori.
N.B. I titoli subordinati sono obbligazioni il cui rimborso, in caso di procedura fallimentare dell’emittente, avverrà solo dopo aver soddisfatto tutti i creditori privilegiati e chirografari. Si specifica che per la parte eccedente i 100 mila euro, i depositi vengono utilizzati solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i 100 mila euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività. Il bail-in prevede, inoltre, che nessun azionista e creditore debba sopportare perdite superiori a quelle che subirebbe a causa di una liquidazione coatta amministrativa (principio del No Creditor Worse Off).