FAQ

Frequently Asked Questions


Il risparmio viene investito in un certificato emesso dalla Banca Popolare del Frusinate che prevede il pagamento degli interessi, periodicamente, alla scadenza delle cedole o al termine dell’operazione in un'unica soluzione.
Certificati di Deposito a tasso fisso: gli interessi corrisposti vengono definiti nel momento in cui viene emesso il certificato e mantenuti costanti per tutta la durata dell’operazione. Le scadenze sono a: 3 / 6 / 12 mesi, con liquidazione interessi a scadenza e 18 mesi con liquidazione interessi con cedola semestrale. Certificati di Deposito a tasso variabile: gli interessi che verranno corrisposti sono legati all'andamento di uno specifico parametro di riferimento che viene definito al momento dell'emissione. La durata prevista per questi depositi è di 18 mesi, con liquidazione interessi con cedola trimestrale. Zero Coupon: questa tipologia non prevede la liquidazione periodica degli interessi che verranno corrisposti alla scadenza del certificato insieme al capitale depositato.
No, non è possibile recedere prima della scadenza prescelta. C’è però la possibilità di richiedere l’estinzione anticipata per i certificati con scadenza superiore ai 18 mesi, una volta scaduti i primi 18 mesi. In tal caso sarà applicata una penale sul capitale pari all’1% annuo dalla data di estinzione a quella di effettiva scadenza.
Assolutamente si, perché garantito dal fondo interbancario di tutela dei depositi, che assicura una copertura di 100.000,00 euro per ogni depositante.
Il bail-in (“salvataggio interno”) è un nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie. Tale sistema consente alle autorità di risoluzione (in Italia è la Banca d’Italia) di intervenire in caso di dissesto di un istituto bancario e disporre la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, in misura sufficiente a ripristinare una adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. L'attuazione domestica della normativa europea 2014/59/UE (Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD") è data con i seguenti decreti legislativi: - D.lgs numero 180 16/11/2015 - D.lgs numero 181 16/11/2015
Il bail-in si applica nel momento in cui la Banca è sottoposta a risoluzione. Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione, che mira ad evitare interruzioni nei servizi essenziali, come depositi e risparmi. L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione. La Banca d’Italia può imporre la risoluzione di una banca nel caso in cui: - La banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l’intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale); - Non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare, in tempi ragionevoli, il dissesto dell’intermediario; - Sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità finanziaria sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.
Gli strumenti di risoluzione che possono essere avviati dalle autorità di risoluzione sono: - Vendere una parte dell’attività a un acquirente privato; - Trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; - Trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli.
Il bail-in si applica seguendo una gerarchia, la cui logica prevede che le eventuali perdite o la conversione in azioni siano sostenute prima degli altri da chi ha scelto di investire in strumenti finanziari più rischiosi. In particolare, si sacrificano prima gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia gli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Se l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità non decida di escludere tali crediti, in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria. L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente: i) Gli azionisti; ii) I detentori di altri titoli di capitale; iii) Gli altri creditori subordinati; iv) I creditori chirografari; v) Le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro; vi) Il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti. C’è anche da sottolineare che il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione della banca sottoposta a risoluzione sarà fornita, in ordine, dalle riserve patrimoniali dell'Istituto, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni di strumenti di capitale e dai detentori di passività soggette al Bail-in fino all'8% delle passività totali comprensive dei fondi propri. A questo punto, entrerebbe in gioco il fondo di risoluzione, che coprirebbe fino al 5% delle passività totali.
 
Strumenti inclusi e gerarchia nel bail-in Strumenti esclusi dal bail-in
Azioni e strumenti di capitale; Depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli fino a 100.000 euro;
Titoli subordinati Passività garantite, inclusi i covered bonds;
Obbligazioni e altre passività ammissibili; Passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua < 7 giorni;
Depositi > 100.000 euro di persone fisiche e PMI; Passività interbancarie (esclusi i rapporti infragruppo) con durata originaria < 7 giorni;
Le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria;
Debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori.
N.B. I titoli subordinati sono obbligazioni il cui rimborso, in caso di procedura fallimentare dell’emittente, avverrà solo dopo aver soddisfatto tutti i creditori privilegiati e chirografari. Si specifica che per la parte eccedente i 100 mila euro, i depositi vengono utilizzati solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i 100 mila euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività. Il bail-in prevede, inoltre, che nessun azionista e creditore debba sopportare perdite superiori a quelle che subirebbe a causa di una liquidazione coatta amministrativa (principio del No Creditor Worse Off).
In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista solo a partire dal 1° gennaio 2016; tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati, fra cui gli strumenti di capitale, sarà applicabile già dal 2015, quando essa sia necessaria per evitare un dissesto.