| Strumenti inclusi e gerarchia nel bail-in | Strumenti esclusi dal bail-in | 
| Azioni e strumenti di capitale; | Depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli fino a 100.000 euro; | 
| Titoli subordinati | Passività garantite, inclusi i covered bonds; | 
| Obbligazioni e altre passività ammissibili; | Passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua < 7 giorni; | 
| Depositi > 100.000 euro
di persone fisiche e PMI; | Passività interbancarie (esclusi i rapporti infragruppo) con durata originaria < 7 giorni; | 
|  | Le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria; | 
|  | Debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori. | 
 
N.B. I titoli subordinati sono obbligazioni il cui rimborso, in caso di procedura fallimentare dell’emittente, avverrà solo dopo aver soddisfatto tutti i creditori privilegiati e chirografari. Si specifica che per la parte eccedente i 100 mila euro, i depositi vengono utilizzati solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i 100 mila euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività. Il bail-in prevede, inoltre, che nessun azionista e creditore debba sopportare perdite superiori a quelle che subirebbe a causa di una liquidazione coatta amministrativa (principio del No Creditor Worse Off).