AVVISO ALLA CLIENTELA
Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha modificato i limiti di importo previsti all’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 21/11/2007 (limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore). L’importo di € 2.500 viene ora sostituito dall’importo di € 1.000.
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE
Il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, tra soggetti diversi, per un importo complessivamente superiore ad € 999,99 dovrà avvenire esclusivamente per il tramite di Banche o di Poste Italiane SpA.
LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE
Tutti i libretti di deposito al portatore dovranno avere saldo INFERIORE ad € 1.000,00; entro il 31 dicembre 2011 i libretti con saldo pari o superiore a tale limite dovranno essere estinti o ricondotti al saldo massimo di € 999,99.
ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI
Gli assegni bancari di importo pari o superiore ad € 1.000 devono recare l’indicazione del beneficiario e la clausola “NON TRASFERIBILE”. Il cliente può richiede, per iscritto, il rilascio di assegni circolari liberi per importo inferiore ad € 1.000 (resta l’obbligo del pagamento del bollo).
SANZIONI
Per le violazioni a quanto sopra, è prevista una sanzione pecuniaria fino al 40% dell’importo con un minimo di € 3.000,00. Le banche sono tenute a segnalare alle Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti La invitiamo a contattare la Sua filiale di riferimento.
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